giovedì, Aprile 25, 2024

Il Tribunale Ue smonta il Caso Tercas: non c’è stato aiuto di Stato

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Il salvataggio di Banca Tercas realizzato dalla Banca Popolare di Bari attraverso l’utilizzo del Fondo interbancario di tutela dei depositi non è “aiuto si Stato”. Lo ha stabilito il Tribunale Ue, annullando la decisione dell’Antitrust europeo, secondo cui, pur non essendoci un ricorso diretto a risorse pubbliche, nel salvataggio della Cassa di Teramo ci sarebbe comunque stata la mano pubblica, che nei fatti avrebbe orchestrato l’operazione.

La sentenza, che a un primo sguardo potrebbe sembrare una questione da addetti ai lavori, ha in realtà implicazioni enormi. Sul passato, ma soprattutto in prospettiva. Un primo effetto potrà essere visibile già da fine mese, con Carige, già indebitata con un bond da 320 milioni di euro al 16% proprio con il Fondo interbancario, che quasi certamente verrà convertito in azioni in occasione dell’imminente aumento di capitale da 630 milioni di euro.

In particolare, la rete di salvataggio per la banca genovese prevede, come ultima ratio, un intervento diretto e transitorio nel capitale dell’Istituto da parte dello Stato, come è stato fatto per Mps, nel caso non si facciano avanti privati interessati. Lo permettono le regole europee, purché la banca sia considerata sistemica. Cosa difficile da dimostrare viste le dimensioni di Carige e visto anche che, tanto per fare un esempio, alle due popolari venete salvate nel 2017 non venne riconosciuto lo status di sistemiche, nonostante dimensioni maggiori dell’istituto genovese (in quel caso venne fatto un altro accrocco, ma non divaghiamo).

Dopo la sentenza su Tercas, nel caso in cui non si facciano avanti eventuali investitori privati, non solo la conversione del bond Carige in capitale scivolerà più liscia, ma non si può nemmeno escludere che il Fondo interbancario diventi lo strumento principale di salvataggio delle crisi bancarie, a prescindere dalle dimensioni dei protagonisti.

La cronistoria del Caso Tercas

Forse si sta correndo un po’ troppo avanti. Meglio procedere con ordine: il salvataggio di Tercas risale al 2013, quando la Popolare di Bari espresse interesse a sottoscrivere un aumento di capitale della Cassa di Teramo, sottoposta dal 2012 al regime dell’amministrazione straordinaria, a seguito di irregolarità constatate dalla Banca d’Italia.

Tra le condizioni poste dalla Popolare di Bari c’era la copertura da parte del Fondo interbancario del deficit patrimoniale di Tercas, nonché la realizzazione di una revisione dei conti della Tercas. L’idea era quella di tutelare i correntisti, garantendo la continuità della banca, i quali sarebbero comunque stati ristorati sino a 100mila euro di deposito, proprio attraverso il Fondo interbancario.

Nel 2014, dopo aver verificato la convenienza economica dell’intervento a favore di Tercas rispetto al rimborso diretto dei depositanti di tale banca, il Fondo decise di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concedere determinate garanzie. Misure poi approvate da Bankitalia.

A seguito di ciò la Commissione Ue decise di aprire un’indagine a causa dei dubbi sulla compatibilità delle modalità del salvataggio con le norme comuni in materia di aiuti di stato. Con decisione del 23 dicembre 2015, l’Antitrust Ue aveva concluso che le misure costituivano un aiuto di Stato. Di qui la decisione dell’Italia, con Popolare di Bari e Fondo interbancario (sostenuto da Bankitalia) di chiedere al Tribunale dell’Unione Europea l’annullamento della decisione dell’Antitrust.

La sentenza del Tribunale Ue

Il Tribunale dell’Ue ha ribaltato la conclusione dell’Antitrust: “Non c’è stato aiuto di Stato”. In particolare la Corte del Lussemburgo spiega come sarebbe spettato “alla Commissione disporre d’indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato. Nel caso di specie, la Commissione non disponeva d’indizi sufficienti per una siffatta affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano che il Fitd (il Fondo interbancario, ndr) ha agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas”.

Il Tribunale ritiene che “il mandato conferito al Fitd dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100.000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il Fitd non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l’esecuzione di un mandato pubblico”.

Il Tribunale sottolinea che l’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, dell’intervento del Fitd a favore di Tercas non costituisce un indizio che consenta d’imputare la misura di cui trattasi allo Stato italiano. Infine, l’intervento della Banca d’Italia nei negoziati “tra il Fitd, la Popolare di Bari e il commissario straordinario di Tercas è solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con l’autorità di vigilanza, senza che quest’ultimo abbia avuto un impatto sulla decisione del Fitd d’intervenire a favore di Tercas”.

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