giovedì, Aprile 25, 2024

be© in focus: Smart Working, diritti e doveri di lavoratori e aziende

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In Italia lo Smart Working è legge dalla primavera del 2017. La norma disciplina questa forma di prestazione lavorativa che slega la produttività del dipendente sia dal luogo in cui l’attività viene svolta che dagli orari tipici del lavoro 9-18.

La legge (n.81/2017) stabilisce il principio di volontarietà e la necessità di un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, che espliciti l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, la durata dell’accordo, il rispetto dei tempi di riposo, il diritto alla disconnessione e le modalità di recesso.

Il lavoro resta di tipo subordinato e pertanto garantisce lo stesso tipo di trattamento economico e la stessa tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali dei contratti standard.

Quello che cambia è l’organizzazione del tempo di lavoro: non ci sono precisi vincoli di luogo e di orari, tranne quello della durata massima dell’orario in funzione del raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Benché lo Smart Working si presti a una valorizzazione del rapporto di fiducia con il dipendente, richiede imprescindibilmente il ricorso a strumenti tecnologici di controllo.

Le aziende che hanno sottoscritto accordi individuali di smart working possono procedere all’invio della documentazione attraverso la piattaforma sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per accedere alla piattaforma i datori di lavoro devono utilizzare il sistema pubblico di identità digitale (SPID), a accezione di quelli già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero.

Nell’invio dell’accordo individuale devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e la sua durata. E’ possibile modificare i dati già inseriti a sistema, o procedere all’annullamento dell’invio, ed effettuare la comunicazione in forma massiva, nel caso in cui l’accordo riguardi più lavoratori simultaneamente.

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